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Modalit di attuazione dell'ACE |
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Il decreto Salva Italia aveva istituito il meccanismo dell'ACE (aiuto alla crescita economica) quale strumento agevolativo a favore delle imprese.
Le imprese che si autofinanziano, cio che aumentano il capitale proprio hanno diritto a una riduzione dell'imposizione sui redditi.
Il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze ha fissato nella misura del 3% l'aliquota da applicare alla variazione di capitale proprio per quantificare l'importo dell'agevolazioen fiscale.
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5 x mille 2012 |
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Gli enti del volontariato e le associazioni sportivi dilettantistiche possono presentare domanda per l'iscrizione al 5 x mille.
La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente per via telematica entro il 7 maggio. 2012 direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati.
Entro il 30 giugno 2012, inoltre, il Presidente dell'ente di volontariato o dell'associazione sportiva dilettantistica dovr spedire, alla direzione regionale dell'agenzia delle entrate, con raccomandata con ricevuta di ritorno, un'autodichiarazione, attestando che per lente continuano a sussistere le condizioni previste dallarticolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, per essere ammesso al beneficio del 5 per mille dellIRPEF per lesercizio finanziario 2012.
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Nuovi vincoli per le compensazioni IVA |
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Scattano i nuovi vincoli per le compensazioni IVA, a partire dal primo aprile 2012. La possibilit di utilizzare liberamente il credito iva in compensazione sul modello F24 passa da 10000,00 euro a 5000,00 euro. Tale limite stato abbassato con il recente decreto semplificazioni per meglio contrastare le indebite compensazioni dei crediti iva.
Fino a 5000,00 euro:
a) l'utilizzo in compensazione del credito iva annuale, maturato nell'anno di riferimento, pu essere effettuato a partire dal primo gennaio dell'anno successivo;
b) l'utilizzo in compensazione del credito iva infrannuale pu essere utilizzato a partire dal mese o dal trimestre successivo a quello in cui maturato.
Da 5000,00 a 10000,00 euro
a) l'utilizzo in compensazione del credito iva annuale pu essere effettuato dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA;
b) l'utilizzo in compensazione del credito iva infrannuale pu essere effettuato soltanto dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza trimestrale all'Agenzia delle Entrate.
Oltre i 10000,00 euro l'utilizzo in compensazione subordinato alla circostanza che la dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito iva sia munita di visto di conformit.
Per non ritardare troppo l'utilizzo di eventuali crediti iva annuali viene data la possibilit di presentare la dichiarazione iva in forma autonoma entro il mese di febbraio di ogni anno, senza aspettare, pertanto, l'invio della dichiarazione unica, che avviene nel mese di settembre.
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Attivit dell'azienda ed emissione della fattura |
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L'attivit svolta da un'azienda deve essere compatibile con la descrizione riportata sulle fatture di vendita.
La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza 1379 del 17 gennaio 2012, ha affermato che l'imprenditore responsabile penalmente nel caso in cui le fatture emesse non corrispondano all'attivit svolta dalla sua impresa.
Il tipo di attivit svolta da un'impresa lo si desume dalla visura camerale, dove sono riportati i codici attivit ATECO 2007 e l'oggetto sociale.
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Duplicazione abusiva del software |
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La detenzione ed utilizzazione nell'ambito di un'attivit professionale di programmi per elaboratore non muniti di licenza di utilizzo e privi del contrassegno SIAE non configurabile come reato di riproduzione abusiva di programmi informatici, ai sensi dell'art. 171 bis della legge 633 del 1944. E' quanto afferma, anche di recente, la Corte di Cassazione, sottolineando che l'attivit di lavoro autonomo libero-professionale non rientra tra quelle commerciali o imprenditoriali che sono quelle contemplate dall'articolo 171 bis della legge 633 del 1944. |
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Lotta all'evasione e al sommerso: la partecipazione dei Comuni |
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Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia, detta le linee guida per la collaborazione dei Comuni, con l'Agenzia delle Entrate, l'Inps e la Guardia di Finanza, nella lotta all'evasione fiscale e al lavoro sommerso.
I Comuni sono impegnati in prima linea su questo fronte, grazie anche al fatto che le maggiori somme relative a tributi statali riscossi a titolo definitivo e le sanzioni civili applicate sui maggiori tributi riscossi a titolo definitivo andranno totalmente ad alimentare le casse comunali.
Per svolgere la loro attivit di segnalazione all'Agenzia delle Entrate, all'Inps e alla Guardia di Finanzia, i Comuni potranno avere accesso alle banche dati fiscali e alle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti. Tale accesso sar regolato da specifiche convenzioni di cooperazione informatica stipulate da ciascun Comune con gli Enti sopra menzionati.
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Comunicazione delle operazioni |
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Il decreto fiscale sulle semplificazioni, approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri, ha modificato l'obbligo della trasmissione telematica degli elenchi delle operazioni ricevute ed effettuate, soggette all'obbligo di fatturazione.
Tutti i soggetti sono obbligati a comunicare le operazioni ricevute ed effettuate; si tratta per di una comunicazione che non riferita ad ogni singola operazione ma all'importo complessivo delle operazioni attive effettuate nei confronti di uno stesso cliente e delle operazioni passive ricevute da uno stesso fornitore.
Prima dell'arrivo del decreto fiscale sulle semplificazioni dovevano essere trasmesse, per l'anno 2011 e seguenti, le singole operazioni di imponibile non inferiore a 3000,00 euro
Da ora in poi, invece, dovr essere comunicato il totale delle operazioni annuali attive e passive rispettivamente per ogni cliente e fornitore.
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Imposta municipale Unica |
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Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge 201 del 6 dicembre 2011, l'imposta municipale unica (IMU) anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 ed applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale.
L'applicazione a regime dell'IMU fissata per il 2015.
L'imposta municipale unica andr a sostituire due tipi di imposte:
- l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati;
- l'imposta comunale sugli immobili.
La rendita catastale, sulla quale verr applicata l'IMU, aumenter del 60 per cento.
L'aliquota ordinaria base sar pari allo 0,76 per cento, quella per abitazione principale allo 0,40%.
La detrazione base per abitazione principale e relative pertinenze sar pari a 200,00 euro.
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unit immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unit pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
Non pi consentito ai Comuni la potest regolamentare in materia di individuazione delle pertinenze. |
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Imposta di bollo per i depositi |
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Dal primo gennaio 2012 sugli estratti del conto corrente e dei libretti di risparmio si applica un'imposta fissa, pari a 34,20 euro per le persone fisiche e a 100,00 euro per gli altri soggetti.
inoltre introdotta un'esenzione da imposta qualora l'intestatario del conto sia una persona fisica e il valore medio di giacenza annuo complessivamente sia non superiore a 5.000,00.
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Imposta di bollo per i prodotti e gli strumenti derivati |
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Sui prodotti e gli strumenti finanziari l'imposta pari all'1 per mille del valore dei titoli (1,5 per mille dal 2013).
Inoltre, gli strumenti finanziari devono essere considerati in funzione del valore di mercato e, solo in mancanza di quest'ultimo, in base al valore nominale o di rimborso.
L'imposta di bollo dovuta indistintamente per le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari anche non soggetti a obbligo di deposito, con conseguente ampliamento delle fattispecie assoggettabili. Risultano, pertanto, ricompresi nella nuova disciplina strumenti finanziari in precedenza esclusi, come le quote di fondi comuni di investimento. L'imposta dovuta nella misura minima di 34,20 euro e massima di 1.200,00 euro (per il solo 2012). Sono esclusi i buoni postali fruttiferi con valore di rimborso complessivamente non superiore a 5.000,00 Euro. |
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Iva aliquota 10% - locazione fabbricati abitativi |
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Il decreto sulle liberalizzazioni, entrato in vigore il 24 gennaio 2012, stabilisce che tutte le imprese potranno applicare volontariamente l'IVA con l'aliquota del 10% sulle locazioni di fabbricati abitativi, ma solo sui contratti:
a) posti in essere in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata di durata non inferiore a 4 anni;
b) che hanno a oggetto alloggi sociali.
L'imposta si potr applicare anche alle successive cessioni. L'imponibilit subordinata
all'esercizio dell'opzione del locatore nel relativo atto.
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Decreto sulle liberalizzazioni |
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E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24.01.2012, n. 19 il D.L. 24.01.2012, n. 1, in vigore dal 24.01.2012, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivit". |
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Contributi artigiani e commercianti |
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Le aliquote contributive pensionistiche della cassa artigiani e commercianti gestita dall'INPS sono soggette ad incremento annuale di 0,3 punti percentuali fino al raggiungimento dell'aliquota del 22 per cento.
Ricordiamo che la cassa artigiani e commercianti prevede il versamento di contributi obbligatori calcolati su un reddito minimale di Euro 14552.
Tale soglia per il momento non soggetta a ulteriori variazioni, dopo l'ultimo aumento entranto in vigore nel gennaio del 2011. |
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Comunicazione PEC in CCIAA - scadenza prorogata al 30/06/2012 |
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Il base a quanto previsto dal decreto semplificazioni, le societ che non hanno ancora provveduto alla comunicazione della posta elettronica certificata alla Camera di Commercio di appartenza, hanno tempo fino al 30 giugno 2012. L'adempimento trova quindi una ulteriore proroga dopo i chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico che, nella circolare n. 224402 del 2011, aveva indicato l'opportunit alla Camere di commercio di astenersi dall'applicare le sanzioni a societ e soggetti che non abbiano provveduto alla comunicazione nei termini e di considerare come corretto anche l'adempimento tardivo. |
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Beni d'impresa concessi in godimento soci o familiari |
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L'articolo 2 del D.L. 138/2011 ha introdotto dal 2012 uan specifica disciplina finalizzata a contrastare il fenomeno dell'utilizzo, da parte di soci o familiari, di beni intestati fittiziamente a societ o imprese individuali.
COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
I dati relativi ai beni concessi in godimento a un socio della societ o a un familiare dell'imprenditore (in caso di ditta individuale) devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate.
INDEDUCIBILITA' DEI COSTI
I beni aziendali comportano il sostenimento di costi che, se rientranti nell'attivit svolta, possono essere dedotti dall'imponibile soggetto a tassazione.
Se i beni sono concessi in godimento a un socio della societ o a un familiare dell'imprenditore (in caso di ditta individuale) allora i costi diventano indeducibili se il corrispettivo pattuito inferiore al valore di mercato. |
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Aliquote Inps gestione separata |
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Dal primo gennaio 2012 le aliquote contributive Inps per la gestione separata sono aumentate di 1 punto percentuale.
Le nuove aliquote sono pertanto pari al: -27,72% per i soggetti privi di altra posizione previdenziale obbligatoria;
-18% per i soggetti iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione.
(art. 22 co. 1 Legge 183/2011).
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Detrazione 36% e 55% |
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Dal primo gennaio 2012 la detrazione del 36% riconosciuta a regime. Prorogata per il 2012 la detrazione al 55%.
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Acquisto di carburante con carta di credito |
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Dal primo gennaio 2012 le transazioni di importo inferiore a 100 euro, regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, sono gratuite sia per l'acquirente sia per il venditore.
(Art. 34. c. 7 L. 183/2011). |
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Denaro contante |
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Dal primo febbraio 2012 scattano le sanzioni in caso di violazioni sul nuovo limite di 1.000 euro previsto per il trasferimento di denaro contante, libretti e titoli al portatore. Infatti, il Ministero dell'Economia e finanze (Mef) con la circolare 2 del 16 gennaio 2012 ha chiarito che il predetto limite di 1.000 euro costituisce soglia per infrazioni sanzionabili a partire da mercoled primo febbraio 2012.
Nicola Forte - Il Sole 24 Ore, Norme e tributi, luned 30 gennaio 2012, pag. 1 |
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Aumento dell'IVA |
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L'aumento dell'aliquota Iva dal 20 al 21% riguarder le operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.l. n. 138/2011, cioè da domani 17 settembre in quanto tale legge di conversione sar pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale come annunciato da un comunicato del ministero dell'Economia diffuso ieri.
Franco Ricca - Da domani l'Iva aumenta al 21%, Italia Oggi venerdì 16 settembre 2011 pag. 22
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Detrazioni iva sugli acquisti |
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I soggetti obbligati versano l'iva all'erario in modo mensile, trimestrale o annuale.
L'iva da versare periodicamente è data dalla differenza tra l'iva sulle vendite del periodo e l'iva sugli acquisti del periodo per la parte detraibile.
Il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti è legato alla registrazione della fattura di acquisto nei registri IVA obbligatori.
La mancata produzione del registro acquisiti preclude il diritto alla detrazione IVA.
Questo orientamento giurisprudenziale sulla detrazione dell'IVA è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione, sezione V, con la sentenza n. 16643 del 29 luglio 2011.
Ricordiamo che la detrazione può essere effettuata, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto stesso. |
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Redditometro - sentenza Commissione tributaria regionale di Roma |
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Il redditometro è uno strumento volto ad accertare la reale capacit contributiva di ogni cittadino soggetto passivo d'imposta.
L'amministrazione finanziaria, ovvero l'Agenzia delle Entrate, stima il reddito del contribuente verificando diversi parametri oggettivi di spesa:
autovetture, imbarcazioni, appartamenti, viaggi, eccetera.
Confrontando i dati del redditometro con la dichiarazione presentata dal contribuente per il periodo d'imposta oggetto di accertamento, l'amministrazione finanziaria calcola eventuali scostamenti reddituali che saranno oggetto di contenzioni tributari.
Per quanto utile, e più oggettivo rispetto agli studi di settore, il redditometro è uno strumento che non può essere utilizzato dall'Agenzia delle entrate guardando agli incrementi di ricchezza che può avere avuto il contribuente negli anni successivi a quelli sottoposti ad accertamento.
In altre parole, il redditometro deve essere utilizzato per determinare la ricchezza del contribuente per i periodo precedenti a quello sottoposto ad accertamento.
E' quanto sostiene la giurisprudenza, con la sentenza num. 456/2011 emessa dalla Commissione tributaria regionale di Roma.
Con il redditometro verifica solo sul passato.
E' illegittimo l'atto impositivo che si basa sulle spese incrementative del patrimonio sostenute negli anni successivi al periodo d'imposta oggetto della verifica.
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Notai - danno da omessa visura |
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Il tribunale di Salerno, con la sentenza num. 1096 del 24/05/2011, ha stabilito che il notaio, incaricato di predisporre la vendita di un immobile, ha l'obbligo di accertare l'eventuale esistenza di vincoli ipotecari sul bene.
In caso di omissione, il notaio è tenuto a risarcire il cliente delle somme pagate per liberare il bene dall'ipoteca. |
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Pagamenti in contanti - ecco i nuovi limiti |
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La normativa antiriciclaggio e terrorismo, introdotta con il decreto legislativo 231/2007, si fa ancora più stringente, prevedendo nuovi limiti più bassi per i trasferimenti in contanti.
A partire dal 13 agosto 2011, i pagamenti di fatture (iva compresa), i finanziamenti fra soci e societ?, la distribuzione di utili ai soci, i trasferimenti intragruppo devono essere fatti esclusivamente tramite bonifico, assegno, carte di credito o di debito, ricevute bancarie, se di importo pari o superiore a Euro 2.500,00. |
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Il reverse charge per telefoni cellualari e dispositivi a circuito integrato |
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Il reverse charge, o inversione contabile, è un meccanismo che prevede l'applicazione dell'IVA a carico del destinatario della fattura e non più di chi la emette.
Tale meccanismo finora si applicava alle prestazioni di servizi rese nel settore edile dai soggetti subappaltatori; dal primo Aprile 2011 riguarda anche la vendita dei telefoni celluari e dei dispositivi a circuito integrato per personal computer, in tutte le fasi di commercializzazione precedenti alla vendita al dettaglio. |
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Il Commerce Network |
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Se molti pensano che il baratto sia soltanto un ricordo dell'economia di scambio, leggendo questa notizia dovranno ricredersi.
In un momento di contrazione dell'economia, di difficolt? a reperire e risparmiare liquidit?, ecco che il mercato reinterpreta vecchi sistemi di scambio.
Se il vecchio sistema del baratto non ha funzionato ed è stato sostituito dalla moneta, la difficolt derivava dal far incontrare la domanda con l'offerta.
Oggi, grazie alle tecnologie informatiche e alla rete internet, trovare un punto di incontro tra domanda e offerta è molto più facile e rapido.
Sto parlando dei network commerciali, nei quali i partecipanti, di comune accordo, decidono di sostituire i pagamenti in moneta corrente con lo scambio di beni e servizi.
Con il Commerce Network l'incontro tra domanda e offerta pu? anche avvenire in tempi diversi e non necessariamente due realt? devono comprare e vendere tra di loro.
I prodotti inseriti nel commercie Network sono resi disponibili a tutti in qualsiasi momento, il valore delle merci è stabilito in valuta complementare che viene inserita in un conto corrente telematico di ciascun membro della rete.
In Paesi come la Svizzera, l'Australia e la Germania questo sistema funziona orami da diverso tempo e con ottimi risultati; su questi mercati complementari avviene ormai il 30% delle transazioni mondiali e societ come Yahoo, Microsoft, Pepsi, MacD Donald, Sheraton, Philip Morris operano da tempo all'interno di network commerciali gestiti e utilizzando moneta complementare.
In Italia è stato introdotto da poco, ed è gestito da Visio Trade Spa, sito internet www.visiotrade.com: la moneta complementare di scambio utilizzata è l'Euro Credito, dello stesso valore nominale dell'Euro. |
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Regime dei Minimi a fine corsa |
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In forza dell'articolo 27 del dl 98/11 dal 2012 il nuovo regime dei minimi riguarder? ben pochi soggetti. Alla luce di quanto preannunciato dallo stesso ministero nella relazione di accompagnamento alla manovra, circa il 96% dei contribuenti che attualmente si avvalgono del regime dei minimi saranno esclusi dalla nuova versione a partire dal prossimo 1° gennaio. In termini pratici, alla luce delle nuove disposizioni, si può giungere alla conclusione che i contribuenti attualmente minimi, pur conservando le caratteristiche tradizionali (ossia, tra l'altro, avere ricavi/compensi sotto i 30 mila euro e non sforare con i beni strumentali la soglia triennale di 15 mila euro) saranno esclusi dal regime se:
- erano gi in attivit al 1° gennaio 2008;
- pur avendo avviato un'attivit a partire dal 1° gennaio 2008, nel triennio 2005/2007 avevano svolto un'altra attivit .
Fonte: Italia Oggi del 17/08/2011 |
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Codice tributo F24 per liti fiscali pendenti |
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E' pronto il codice tributo 8082 per pagare le somme relative alla chiusura delle liti fiscali in sospeso alla data del 1° maggio 2011 con l'Agenzia delle Entrate.
Il codice va inserito in corrispondenza degli importi a debito versati nel modello F24 Versamenti con elementi identificativi.
Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 82/E, diffusa oggi, alla luce del dell'art. 39, comma 12, del Dl n. 98/2011 che ha introdotto la possibilit? di chiudere le liti fiscali con l?Agenzia delle Entrate ancora in attesa di una definizione alla data del 1? maggio 2011 a condizione che abbiano un valore non superiore a 20mila euro. Il versamento delle somme deve essere effettuato entro il 30 novembre 2011 in un'unica soluzione.
Nel dettaglio, nel campo codice ufficio va indicato il codice della Direzione provinciale o regionale dell'Agenzia competente parte nel giudizio; nel campo elementi identificativi va indicato la sigla DLF (definizioni liti fiscali). |
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Ridefinzione delle sanzioni tributarie in sede di contenzioso |
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Con il decreto legge 98/2011, il contribuente che presenta deduzioni difensive, e questa vengono in parte accolte dall'ufficio, ha la possibilit di definire il nuovo importo (inferiore a quello originario) con le sanzioni ridotte ad un terzo (in passato, a un quarto).
Se le deduzioni difensive non vengono accolte dall'ufficio allora il contribuente perde la possibilit della definizione ridotto delle sanzioni.
Se queste ultime non vengono accolte dall'ufficio, si perde la possibilit della definizione ridotta.
Deve quindi essere attentamente vagliata la possibilit di presentare le deduzioni difensive perché, se queste non vengono accettate dall'ufficio, rimane fermo il principio che le deduzioni del contribuente risultano alternative alla definizione agevolata.
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Il valore della fattura |
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La Corte di Cassazione, con sentenza num. 17050 del 05/08/2011, si è pronunciata in merito al valore della fattura ai fini della prova del credito vantato.
Tale documento, infatti, non può assurgere a prova del contratto ma rappresenta soltanto un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo.
Nessun valore, nemmeno indiziario, si può riconoscere alal fattura commerciale, sia per la corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, sia in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto.
In aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto.
Sulla base di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, suggeriamo di accompagnare qualsiasi prestazione professionale da un preventivo firmato e, quindi, accettato dalla controparte. |
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Interpretazione del contratto |
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10906 del 18/05/2011, ha ribadito che la chiarezza e l'univocit del dato letterale nell'interpretazione di un contratto non tollera ulteriori indagini.
Pertanto, anche se l'art. 1362 c.c., afferma la necessit di indagare sulla comune volont dei contraenti senza limitarsi al dato letterale del contratto, l'elemento letterale del negozio viene esaltato e ritenuto sufficiente ove questo risulti interpretabile in modo chiaro e univoco. |
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Agevolazione per la creazione di nuove imprese in Emilia Romagna |
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E' stato approvato il bando Emilia Romagna a valere sull'attivit II.!.2 che sostiene gli investimenti per la creazione di nuove imprese. Il bando ? rivolto alle piccole e medie imprese costituite successivamente al primo gennaio 2010. Sono compresi i consorzi le societ consortili e le societ cooperative. Il contributo agli investimenti arriva fino al 50% della spesa ammissibile con un massimo di Euro 150000 per progetto. E' prevista una maggiorazione di contributo per i progetti che prevedono alla conclusione un incremento occupazionale. La trasmissione delle domande deve essere effettuata tra il primo luglio 2011 e il 31 dicembre 2012. |
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Regime contribuenti Minimi |
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Il Decreto legge n. 98 del 6/07/2011 è entrato ufficialmente in vigore e prevede, tra le diverse disposizioni fiscali, una completa rivisitazione del regime dei contribuenti minimi.
Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, il regime attuale dei contribuenti minimi, come previsto dalla finanziaria 2007, è stato riformato e concentrato in funzione di questi obiettivi.
A partire dal primo gennai 2012, il regime dei contribuenti minimi si applica per un periodo massimo di 5 anni e vale per quei soggetti che intraprendono una nuova attivit d'impresa o che l'hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007.
L'imposta sostitutiva, che comprende anche le addizionali comunali e regionali, passa dal 20% al 5%. Ovviamente, rimangono ferme e non oggetto di rivisitazione le aliquote contributive inps nel caso di contribuente in gestione separata (26,72% dell'imponibile) oppure in gestione artigiani e commercianti, con un minimo di versamento attualmente pari a Euro 2930,88 (calcolate su un reddito di Euro 14000);
Le condizioni per rientrare nel regime dei contribuenti minimi sono le seguenti:
a) il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attivita' di cui al comma 1, attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attivita' da esercitare non deve costituire in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) in caso di prosecuzione di un'attivita' d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve essere superiore a 30.000 euro.
Per i liberi professionisti e le ditte individuali che, ATTUALMENTE E COMUNQUE PRIMA DEL I GENNAIO 2012, si trovano nel regime dei contribuenti minimi, valgono le seguenti considerazioni:
a) se l'attivit professionale è iniziata dopo il 31 dicembre 2007 e vengono rispettate le condizioni sopra citate, allora possono rimanere nel regime dei contribuenti minimi fino allo scadere dei 5 anni di attivit e godere dell'imposta sostitutiva del 5%. Ovviamente, rimangono ferme e non oggetto di rivisitazione le aliquote contributive inps nel caso di contribuente in gestione separata (26,72% dell'imponibile) oppure in gestione artigiani e commercianti, con un minimo di versamento attualmente pari a Euro 2930,88 (calcolate su un reddito di Euro 14000).
b) se l'attivit professionale è iniziata prima del 31 dicembre 2007 allora non possono godere delle condizioni previste dal nuovo regime dei contribuenti minimi e saranno soggetti alle seguenti modifiche:
a) dovranno emettere fattura di vendita con esposizione dell'iva;
b) verseranno l'iva annualmente e quindi non saranno soggette alle liquidazioni e ai versamenti periodici;
c) continueranno a non essere assoggettati all'IRAP (imposta regionale sulle attivit produttive);
d) non godranno più dell'imposta sostitutiva al 20% ma alle normali aliquote previste dal regime semplificato (si applicheranno pertanto le aliquote IRPEF per scaglioni). Pertanto potranno detrarre dall'imposta IRPEF da pagare le spese mediche, gli interessi sui mutui, e le altre spese che prima non potevano rientrare nel meccanismo della detrazione in quanto si applicava un'imposta sostitutiva all'IRPEF.
Ovviamente, anche per questi soggetti, continua a valere il limite massimo dei 30000 euro di fatturato annuo. Il superamento di tale soglia, infatti, comporta l'entrate nei regimi normali per i liberi professionisti e le ditte individuali. |
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Emilia Romagna - Agevolazioni per nuove imprese |
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La Regione Emilia Romagna ha approvato un bando per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese costituite successivamente al primo gennaio 2011.
E' previsto un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile, con un massimale di Euro 150000 per progetto.
Sono ammissibili le spese relative a:
a) macchinari, attrezzature, impainti, arredi, hardware e software;
b) licenze per brevetti e/o software da fonti esterne;
c) spese di costituzione, fino a un massimo di Euro 2000;
d) spese promozionali, anche per la partecipazione a fiere ed eventi, fino un massimo di Euro 10.000;
e) consulenze esterne specialistiche.
Non sono ammessi al bando i progetti che prevedono una spesa ammissibile inferiore a Euro 50.000.
Il contributo in conto capitale è liquidato in un'unica soluzione ad ultimazione del progetto, che deve concludersi entro 12 mesi dalla data di esecutivit dell'atto di concessione del contributo.
Pertanto, il contributo viene dato a conclusione del progetto, con il pagamento di tutte le fatture di acquisto che deve avvenire con strumenti tracciabili (bonifico e ricevuta bancaria). Il contante è escluso.
La domanda di contributo deve essere compilata tramite applicazione web e trasmessa alla Regione Emilia Romagna tramite posta elettronica certificata. La trasmissione della domanda deve essere effettuata nel periodo intercorrente tra il primo luglio 2011 e il 31 dicembre 2011.
La redazione della domanda di contributo richiede l'elaborazione di una relazione di progetto accompagnato da un business plan.
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Reti d'impresa - Agevolazioni fiscali |
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L'Agenzia delle Entrate ha reso nota la misura percentuale del risparmio d'imposta spettante per il 2010 alle imprese che aderiscono o sottoscrivono un contratto di rete. fino al al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.
Tale percentuale, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, è pari al 75,37%.
La cifra è stata determinata sulla base del rapporto tra le risorse stanziate e l'importo del risparmio d'imposta richesto risultante dalle comunicazioni presentate attraverso il modello RE-T1.
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Legge 53/2000 - Aggiornamenti |
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Il Dipartimento per le politiche per la famiglia del Consiglio dei Ministri, con una nota del 3 maggio 2011, ricorda che è stato pubblicato in G.U. il Dpcm che fornisce i nuovi criteri e le modalit operative per la fruizione dei contributi che il legislatore riconosce ai datori di lavoro che attuano azioni positive per consentire ai lavoratori di conciliare casa e lavoro. Le maggiori novit , di assoluto interesse, sono qui sotto riportate:
a) è stata ampliata la rosa dei soggetti beneficiari interessando adesso non solo più le aziende, ma anche i datori di lavoro privati iscritti nei pubblici registri, ivi comprese le imprese collettive, le Asl, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie. Anche i destinatari dei progetti sono stati rivisti. Interessati sono tutti i lavoratori, compresi quelli con la qualifica dirigenziale, i soci lavoratori delle societ cooperative, i lavoratori in somministrazione e i collaboratori a progetto;
b) il 10% delle risorse devono essere destinate anche ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionsiti per esigenze legate alla maternit o alla presenza di figli minori ovvero disabili non solo per finanziare la loro sostituzione totale dall'attivit con altri soggetti autonomi ma anche per avvalersi della collaborazione parziale. Collaborazione che può essere attivata anche con un eventuale soggetto dipendente. |
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Cedolare secca |
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A partire dal 2011 è attivo un nuovo regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione per finalit abitative
degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze.
L?opzione per la cedolare secca consente al locatore di applicare un regime di tassazione agevolato e semplificato.
Per il periodo di durata dell'opzione è comunque sospesa per il locatore la facolt? di chiedere l?aggiornamento del canone, anche se detta facolt è prevista
nel contratto di locazione. A tal fine, il locatore ? tenuto a comunicare preventivamente con lettera raccomandata al conduttore l?intenzione di esercitare
l?opzione e la rinuncia all?aggiornamento del canone.
La base imponibile della cedolare secca ? costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti.
In particolare, il canone non può essere decurtato né dell'abbattimento forfetario del 15% previsto ordinariamente per gli immobili concessi in
locazione, né di quello del 25% previsto per i fabbricati siti nei comuni di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, né
dell'ulteriore abbattimento del 30% previsto dell'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
L?aliquota della cedolare secca è stabilita nella misura del 21% in generale per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.
L'aliquota è ridotta al 19% per i contratti di locazione a canone concordato.
La cedolare secca si versa con il meccanismo dell'acconto (giugno e novembre) e del saldo (giugno)
Gli acconti della cedolare secca sono dovuti nella misura:
- dell?85% sul canone di locazione soggetto alla cedolare secca, per il 2011;
- del 95% sul canone di locazione soggetto alla cedolare secca, a partire dal 2012.
L'acconto deve essere versato in un'unica rata (a novembre) se di importo inferiore a Euro 257,52; altrimenti in due rate.
La prima rata è pari al 40 per cento, la seconda rata è pari al 60 per cento.
I codici tributo sono:
codice 1840 - acconto prima rata;
codice 1841 - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione;
codice 1842 - saldo.
Il versamento della cedolare secca avviene con modello F24. |
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Scadenze fiscali |
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Con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato il 13 maggio 2011, è stato previsto lo
slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento
aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell?Irap e dell'acconto della cedolare
secca.
Pertanto, i liberi professionisti e le societ verseranno il saldo per l'anno d'imposta 2010 e il primo acconto (se dovuto) per l'anno d'imposta 2011 il 6 luglio 2011 senza alcuna maggiorazione.
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Decreto Sviluppo |
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E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 13 maggio 2011 n. 70. contenente una serie di misure utili per lo sviluppo dell'attivit? d'impresa, come il credito d'imposta ricerca e sviluppo.
Viene istituito, sperimentalmente per il 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Universit? o enti pubblici di ricerca, i quali possono sviluppare i progetti anche in associazione, consorzio, joint venture, ecc., con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico.
Il bonus:
- spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d?imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d?imposta in corso al 31 dicembre 2012;
- compete nella misura del 90% della spesa che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010; - deve essere indicato in dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito n? della base imponibile IRAP;
- ? utilizzabile esclusivamente in compensazione (ad esclusione per i contributi previdenziali e i premi Inail) e non ? soggetto all?ordinario limite di utilizzo di 250mila annui previsto dall?art. 1, comma 53, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008).
Il plafond messo a disposizione ammonta a 55 milioni di euro per l?anno 2011, a 180,8 milioni di euro per l'anno 2012, a 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 91 milioni di euro per l'anno 2014. |
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Semplificazioni |
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Il decreto sviluppo n. 70/2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 maggio 2011, introduce alcune interessanti novit , che riportiamo qui di seguito.
Verifiche presso le imprese.
Le verifiche nei confronti delle imprese eseguite da diverse autorit amministrative (ad esclusione dei casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza) dovranno essere coordinate e accorpate. Il termine di permanenza dei verificatori presso le imprese in contabilit? semplificata e i lavoratori autonomi non potr? superare i 15 giorni.
Comunicazioni per detrazione Irpef 36%.
Per le pratiche relative alla detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio viene abolito l'obbligo di inviare la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione IRPEF del 36%.Pertanto, per la detrazione il contribuente, oltre ad essere in possesso della documentazione attestante la tipologia di intervento, dovr soltanto effettuare il pagamento attraverso il canale bancario.Eliminato anche l'obbligo di evidenziare in fattura il costo della manodopera.
Schede carburanti.
Abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate.
Ulteriori Comunicazioni.
I contribuenti non devono fornire informazioni che siano gi in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni. |
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Iscrizione Vies |
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Tutti i soggetti con partita iva che intendano effettuare operazioni di importazione o esportazione di beni e/o servizi da paesi compresi nella Comunit? Europea devono richiedere la preventiva iscrizione nell?archivio degli operatori intracomunitari denominato ?VIES?. L?obbligo di iscrizione, stabilito dall?Art. 27 del D.L. 78/2010, ? finalizzato al monitoraggio delle operazioni intracomunitarie, con l?intento primario di evitare e contrastare le frodi IVA in ambito comunitario.
L?iscrizione deve essere effettuata con apposita istanza, completa di documento d'identit?, inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure consegnata direttamente, all?ufficio dell?Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
Si potranno iniziare a svolgere operazioni intracomunitarie solo dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
I soggetti che hanno gi? svolto operazioni intracomunitarie, con relativa compilazione e inoltro del modello INTRASTAT, sono automaticamente iscritti all'archivio degli operatori intracomunitari. |
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Il contratto di rete |
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L'Italia ha dato attuazione alla Comunicazione della Ce del 2008 sullo Small Business Act (Sba).
E' stato riconosciuto il ruolo centrale delle PMI nell'economia europea.
Lo Small Business Act detta le linee programmatiche di azione per dare una spinta alla crescita del sistema economico:
1) creare un contesto normativo ed economico nazionale in cui imprenditori e imprese possano sviluppare la propria attivit?;
2) superare lo stato di insolvenza di alcuni imprenditori onesti dando loro una "seconda possibilit?";
3) adeguare la produzione legislativa al principio "pensare anzitutto in piccolo";
4) attuare una politica degli incentivi pi? stabile e duratura e agevolare l'accesso al credito delle PMI.
Il Governo italiano, per sostenere lo sviluppo delle PMI ha dato attuazione al Contratto di Rete, con il quale due o piu' imprese si obbligano ad esercitare in comune una o piu' attivita' economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacita' innovativa e la competitivita' sul mercato.
Il contratto ? redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:
a) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete;
b) l'indicazione delle attivita' comuni poste a base della rete;
c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalita' di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalita' di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile;
d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso;
e) l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalita' di partecipazione di ogni impresa alla attivita' dell'organo.
Il Contratto di Rete ha come obiettivo quello di favorire i processi di aggregazione attorno a progetti ad alto contenuto tecnologico.
Due o pi? imprenditori, con lo scopo di accrescere la propria competitivit?, sulla base di un programma comune di rete, si obbligano:
1) a collaborare in forme e in ambiti predeterminati;
2) a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
3) a esercitare in comune una o pi? attivit? rientranti nell?oggetto della propria impresa.
Il Contratto di Rete pu? prevedere anche l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l?esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.
Anche l'Agenzia delle Entrate si ? espressa in merito al "Contratto di Rete". La Circolare num. 4/E del 15/02/2011 si sofferma sulla parte legata agli incentivi fiscali amministrativi e finanziari previsti per i contratti di "Reti d'impresa".
L'agevolazione fiscale spetta per gli utili accantonati e investiti; consiste, pi? precisamente, in un regime di sospensione d'imposta di cui possono fruire gli utili d'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune, preventivamente asseverato.
Detto beneficio spetta a condizione che lgli investimenti previsti dal programma di rete siano realizzati entro l'esercizio successivo.
Il beneficio fiscale in commento opera esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo
all?esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all?affare.
Il regime di sospensione cessa quando viene meno l'adesione al contratto di rete o quando la riserva ? utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio.
Gli utili accantonati non possono comunque eccedere il limite di 1 milione di euro per ogni impresa aderente al contratto di rete.
L'agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini dell'Irap ed ? attiva fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012. |
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Opportunit? di investimento per i giovani |
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Il Dipartimento della Giovent? presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha definito le modalit? attuative del Fondo Mecenati.
La quota di risorse destinate al Fondo ? rivolta al finanziamento di progetti finalizzati a promuovere le capacit? imprenditoriali dei giovani di et? inferiore ai 35 anni.
Il sostegno ai progetti dei giovani avviene per il tramite di persone giuridiche private, singole o associate, che presenteranno le domande di accesso al fondo per il finanziamento dei progetti.
Il progetto candidato al Fondo Mecenati dovr? essere attuato nei territori di almeno tre Regioni e avere come finalit? la promozione dello sviluppo e della capacit? imprenditoriale tra i giovani favorendo la nascita o l'avvio di nuove imprese oppure sviluppando e sostenendo quelle gi? costituite.
I settori su cui puntare sono quelli dell'eco innovazione, dell'innovazione tecnologica, del recupero delle arti e dei mestieri tradizionali, della responsabilit? sociale d'impresa.
La percentuale di cofinanziamento a carico del Fondo ? pari al 40% del costo complessivo del progetto ammissibile. In ogni caso il contributo non potr? superare l'importo di 3 miliioni di euro per ciascun progetto. |
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Cedolare secca sugli affitti |
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La cedolare secca sugli affitti ? in vigore dal 1 gennaio 2011, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 23 del 2011
L'imposta sostitutiva riguarda gli immobili affittati a uso abitativo e sostituisce l'attuale tassazione ai fini IRPEF e dell'imposta di registro, con un prelievo fisso del 21% (19% per i canoni agevolati).
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Schede carburanti |
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Secondo la sentenza n. 9/01/11, emanata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, la scheda carburanti che non riporti il numero dei chilometri percorsi a fine mese comporta l'indeducibilit? dei relativi costi e non soltanto l'applicazione di una sanzione formale.
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Contributi inps commercianti e artigiani |
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L?I.N.P.S., nella circolare n. 34/2011, ha reso noti gli importi dovuti per il 2011 da artigiani e commercianti; in particolare, sale a 2.931 euro (2.887 euro l'anno scorso) l'importo minimo dovuto dai commercianti e a 2.918 euro (2.874 nel 2010) quello dovuto dagli artigiani. L'aumento scaturisce dalla variazione del minimale di reddito che, da 14.334 euro del 2010, si ? portato a euro 14.552 dal 1? gennaio 2011.
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Moratoria sui debiti |
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Il Ministero dell?Economia, l?Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le altre rappresentanze di impresa firmatarie, in data 3 agosto 2009, dell?Avviso Comune per la sospensione di un anno dei debiti delle piccole e medie imprese verso il settore creditizio, hanno concordato ieri una proroga dell?intesa, prevedendo la possibilit? di invio delle domande entro il nuovo termine del 31 luglio 2011, anzich? entro il 31 gennaio 2011. Per le aziende che hanno gi? usufruito della moratoria si profila la possibilit? di un allungamento della durata del mutuo, di 2 o 3 anni, con una rata pi? contenuta. Tuttavia, per la formalizzazione dell?accordo e per la sigla ufficiale del ministero occorrer? attendere ancora una o due settimane. (Il Sole 24 ore) |
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Reverse charge |
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Con la Risoluzione n. 140/E del 29 dicembre 2010, l?Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all?applicazione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di beni e prestazioni di servizi: un soggetto non residente che ha effettuato cessioni di beni nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato secondo le modalit? ordinarie, senza assolvere l'Iva mediante il meccanismo del reverse charge, potr? sanare tale violazione con ravvedimento operoso, versando la sanzione ridotta del 3% dell'imposta irregolarmente assolta, senza bisogno di effettuare ulteriori adempimenti a rettifica del comportamento tenuto. |
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Operazioni rilevanti ai fini Iva |
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Con il Provvedimento del Direttore dell?Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 viene data attuazione all?obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3 mila euro. Al fine di garantire la graduale introduzione dell?obbligo comunicativo e assicurare la disponibilit? dei dati necessari a contrastare i fenomeni evasivi e di frode, per il periodo d?imposta 2010, il limite viene elevato al 25.000 euro e riguarda solo le operazioni soggette a obbligo di fattura. A partire dal 2011, invece, si applicheranno i limiti di 3.000 euro per le operazioni soggette all?obbligo di fatturazione e di 3.600 euro per le operazioni non soggette all?obbligo di fatturazione. Quest?ultime riguarderanno le operazioni a far data dal 1? maggio 2011. Le comunicazioni andranno inviate entro il 31 ottobre 2011, relativamente alle operazioni del 2010 e poi entro il 30 aprile di ogni anno. (Fonte Il sole 24 ore) |
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Trasporto di beni - Risoluzione Agenzia Entrate |
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L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 134/E del 20/12/2010 ha affermato che La prestazione di trasporto di beni da uno Stato membro UE verso un Paese extra-comunitario, in quanto collegata ad una cessione all'esportazione, gode del regime agevolato di cui all'art. 9, comma 1, n. 2, del decreto IVA, che considera non imponibili, tra l'altro, 'i trasporti relativi a beni in esportazione'. |
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Tasso di interesse legale |
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E' stato pubblicato in GU del 15 dicembre 2010 il decreto 7 dicembre 2010 recante "Misura del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1? gennaio 2011".
(Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 07/12/2010)
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Reti d'impresa: agevolazioni fiscali |
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Le agevolazioni fiscali per le reti d?impresa introdotte dall?art. 42 del D.l. 78/2010, potrebbero essere non conformi alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato a parere della Commissione europea.
(Italia oggi mercoled? 15 dicembre 2010 pag. 33) |
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Tremonti tessile |
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L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 09/12/2010, ha anticipato al 31/12/2010 il termine ultimo per la presentazione della comunicazione telematica per usufruire della Tremonti Tessile. |
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Accertamento sintetico e redditometro |
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Al fine di contrastare il fenomeno dell?evasione fiscale, la Manovra Correttiva 2010 ha ridisegnato la disciplina dell?accertamento sintetico e del redditometro. Con il nuovo testo normativo gli uffici dell?Amministrazione Finanziaria possono determinare sinteticamente il reddito del contribuente sulla base di spese di qualunque genere, sostenute nel periodo d?imposta. A questi dati gi? in possesso dell?Agenzia, si aggiungeranno i dati risultanti dalle nuove comunicazioni relative agli acquisti effettuati presso gli operatori economici. Il contribuente potr? difendersi, dimostrando che la spesa ? stata supportata con redditi relativi ad altri periodi d?imposta, con redditi esenti o assoggettati alla fonte a imposizione. (Fonte Il Sole 24 Ore) |
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Compensi amministratori deducibili |
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24957 del 10 dicembre, ha stabilito la piena deducibilit? dei compensi degli amministratori. Viene cos? completamente variato il precedente orientamento della Suprema Corte (ordinanza n. 18702/2010) che aveva negato la deducibilit |
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Paesi black list - Risoluzione 121 del 29/11/2010 agenzia delle entrate |
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L?Agenzia delle Entrate conferma che devono essere oggetto di comunicazione alla stessa anche le prestazioni di servizi e cessioni di beni intercorse tra la stabile organizzazione in un soggetto italiano, sita in un Paese black list, e i soggetti economici ivi localizzati.
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Paesi black list - Circolare 54 agenzia delle entrate |
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Comunicazioni sanate entro il 31 gennaio 2011 senza sanzioni |
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Modifiche alla dichiarazione dei redditi - Sentenza num. 22553 Corte di Cassazione |
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La dichiarazione dei redditi ? un atto modificabile da parte del contribuente |
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Fatturazione elettronica - Unione Europea |
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Entro il 2020 la fattura elettronica diventer? la modalit? di fatturazione prevalente in Europa.
Le regole che attualmente disciplinano la fatturazione elettronica nei vari Paesi europei non sono uniformi, pertanto, lo scambio di fatture elettroniche ? ancora troppo complesso e costoso.
La fattura elettronica non deve confondersi con l'invio via email del pdf di una fattura di vendita. In questo caso, infatti, l'utente ? tenuto ad archiviare la fattura in modalit? cartacea o digitale apponendo la firma digitale. |
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Collaborazione gdlstudio con Infoiva |
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Lo studio collabora con il quotidiano online delle partite iva |
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Accertamento - Garanzie per il contribuente |
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Sentenza n. 26689/2009 della Corte di Cassazione.
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Iva - Prestazioni di servizi |
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E' uscita la circolare num. 58/E dell'Agenzia delle Entrate |
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Tremonti - quater - Credito d'imposta settore tessile |
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Dal primo dicembre 2010 si possono presentare le domande per fruire dell?agevolazione ?Tremonti quater? a favore delle imprese del comparto tessile e calzaturiero che effettuano investimenti in attivit? di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari. |
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Confisca beni - Sentenza n. 42462 Corte di Cassazione |
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Sono confiscabili i beni dell'imprenditore accusato di reati tributari ?nella misura del vantaggio economico ottenuto?. Le autorit? possono sequestrare denaro equivalente al credito I.V.A. falsamente dichiarato.
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Regime dei contribuenti minimi - Risoluzione 123 del 30/11/2010 agenzia delle entrate |
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L?Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 123/E del 30 novembre 2010 fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale delle perdite che sono state generate nel corso dell?applicazione del regime dei minimi. In particolare, ? stato chiarito che i contribuenti che escono dal regime dei minimi, a seguito dell?acquisto di un immobile di valore superiore ai 15mila euro possono dedurne il costo per una durata massima di 5 anni, a partire dall?anno in cui tale spesa ? stata sostenuta, anche se la sua incidenza determiner? una perdita. Resta fermo che, la possibilit? di portare le perdite in diminuzione del reddito, non vale pi? per gli immobili acquistati a partire dal 1? gennaio 2010.
Il Sole 24 Ore
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Studi di settore - Sentenza Commissione Provinciale di Vicenza |
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La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore consiste in un sistema di presunzioni semplici: il contribuente ha facolt? di fornire prove contrarie atte a dimostrare nel loro complesso un chiaro scostamento del proprio reddito dal modello econometrico disegnato in astratto dal relativo redditometro. Lo ha ricordato la CTP Vicenza con la sentenza n. 148/01/10. |
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Disabili e Fisco |
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Le agevolazioni fiscali sugli acquisti di articoli sanitari e autovetture. |
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Onlus esentate dall'obbligo di comunicazione introdotto con il DL 185/2008 |
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E' questa una delle novit? dell'accordo raggiunto tra A.F. e rappresentanti associazioni. |
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Ricorso per diniego utilizzo del credito d'imposta Ricerca e Sviluppo |
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Numerose Associazioni Industriali, tra cui quella di Padova, invitano le imprese a presentare ricorso. |
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Iva 10% sui lavori di recupero del patrimonio edilizio |
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L'IVA ridotta al 10% sui lavori per fabbricati a destinazione abitativa ? a regime. |
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Ristrutturazioni immobili |
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li: proroga al 2012 delle detrazioni IRPEF al 36% |
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Veneto - Contributi a fondo perduto |
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Per l'imprenditoria giovanile e femminile, contributi pari al 50% delle spese. |
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Lo scudo Fiscale |
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E' possibile scaricare da questo sito, la relazione del Presidente del CNDCEC
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Friuli Venezia Giulia - Contributi a fondo perduto |
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Sono aperti i bandi per ottenere contributi a fondo perduto. |
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Irap - Costi del personale ricerca e sviluppo |
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Si deducono dalla base imponibile Irap. E' necessaria la perizia giurata. |
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Iva per cassa |
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E' stato emanato il decreto attuattivo per l'applicazione dell'IVA per cassa.
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Credito d'imposta ricerca e sviluppo |
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Pronto il formulario per gli investimenti in attivit di ricerca e sviluppo. |
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Redditometro |
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Scatta il redditometro per chi non è congruo con gli studi di settore. |
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Studi di settore |
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Gli Studi di settore si adeguano alla crisi economica. |
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Presentazione bilanci |
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Nuovo linguaggio xbrl, per i bilanci che si chiudono dopo il 31/12/2008. |
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Irap professionisti |
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Sentenza Cassazione 29146/2008: il professionista con un solo collaboratore è soggetto all'IRAP |
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Societ? per azioni e i conferimenti |
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Il D.Lgs 142/2008 introduce delle modifiche per i conferimenti nelle spa di beni diversi dal denaro. |